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ROMA CAPITALE

 

La Legge n. 42 del 2009 (nota anche come legge sul federalismo fiscale) ha finalmente avviato il percorso di riforma per dotare la città di Roma di una speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, come previsto dall’art. 114 della Costituzione. 

Con decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha disciplinato i nuovi organi di governo di Roma Capitale. Con un secondo decreto, da approvare entro maggio 2011, saranno disciplinati i nuovi poteri e le nuove funzioni che derivano dalla riforma. 

L’ordinamento speciale di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali della Repubblica Italiana e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati Esteri, presenti presso la Repubblica Italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

Ai sensi dell'articolo 24 delle Legge 42 del 2009, Roma Capitale dispone di tutte le funzioni amministrative adesso appartenenti al Comune di Roma e inoltre:

  • della valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;
  • dello sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
  • dello sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
  • della edilizia pubblica e privata;
  • della organizzazione e funzionamento dei servizi urbani e di collegamento con i comuni limitrofi, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
  • della protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio.

 

ASSEMBLEA E GIUNTA CAPITOLINA
GLI ORGANI DI GOVERNO DI ROMA CAPITALE

Assemblea Capitolina
'Assemblea è l'organo di controllo politico-amministrativo ed è composta dal Sindaco e da 48 consiglieri che eleggono un presidente che convoca e dirige i lavori dell'assemblea.

Giunta Capitolina e Sindaco
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Capitolina (gli assessori) che possono essere al massimo 12 (un quarto dei consiglieri). È prevista l'incompatibilità tra ruolo di consigliere capitolino e assessore. La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere e la sostituzione temporanea con un supplente (subentra il candidato della stessa lista che ha preso tra i non eletti il maggior numero di voti).

Lo Statuto
L'Assemblea capitolina approva a maggioranza qualificata il proprio Statuto entro sei mesi dal proprio insediamento. Nello Statuto vengono anche indicati i criteri per l'adozione da parte della Giunta di una serie di regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

I 15 Municipi
Lo Statuto disciplina i Municipi di Roma Capitale, come circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a 15 favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria.

Entrata in Vigore
Il decreto entrerà in vigore dopo l'approvazione del prossimo decreto attuativo su Roma Capitale che dovrà indicare le nuove funzioni di Roma. Il numero dei consiglieri viene ridotto da 60 a 48 dopo l'elezione dell'assemblea capitolina successiva all'entrata in vigore del decreto.

Il Sindaco di Roma Capitale può essere sentito dal Consiglio dei Ministri
Il Sindaco può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale.

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